L'Ente Bilaterale Nazionale (EBNA), nei confronti degli Enti Bilaterali Regionali, ha il compito:
- di incentivare la costituzione;
- di sostenere l'avviamento;
- di proporre e offrire metodologie e servizi;
- di costituire e organizzare Fondi Bilaterali di solidarietà per il sostegno al reddito, tra cui i Fondi di Bilateralità Alternativi.
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato (FSBA) interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA con prestazioni integrative di disoccupazione ASPI e con altre prestazioni di sostegno al reddito.
Le misure sono destinate ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità erogata dall’INPS ai sensi della legge 92/2012, fino a concorrenza dei fondi disponibili.
Le integrazioni sono previste per un massimo di 90 giornate nell’arco di un biennio mobile.
Il Fondo è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero).
Per maggiori informazioni, contatta il tuo funzionario di zona e consulta il sito: Fondofsba
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