Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene introdotto nel nostro Paese grazie all'art. 18 del Decreto legislativo n. 626 del 1994, emanato in attuazione di direttive europee (CEE 89/391).
Il quadro giuridico italiano precedente all'entrata in vigore del decreto non era privo di norme che prevedessero forme di rappresentanza degli interessi dei lavoratori (ad esempio lo Statuto dei Lavoratori che, all'articolo 9, attribuiva ai lavoratori tramite loro rappresentanti il diritto di compiere attività di controllo e promozione sull'ambiente di lavoro), ma ciò che mancava era l'obbligatorietà nell'individuare un soggetto in azienda che si occupasse degli aspetti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in rappresentanza di tutti i lavoratori.
La normativa è stata aggiornata nel 2008 quando l'allora Ministro del Lavoro Cesare Damiano firmò, in accordo con Cgil, Cisl e Uil, il Decreto legislativo n. 81 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), ulteriormente modificato dal Decreto legislativo 106 del 2009.
Il ruolo principale dell'RLS è quello di collaborare, in rappresentanza dei lavoratori, insieme al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente affinché la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori dell'azienda sia preservata. E' quindi una figura centrale nell'ambito delle attività per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infatti, il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante questa figura, l'applicazione delle norme di sicurezza e di protezione della salute.
Tra le novità più rilevanti introdotte dal Dlgs. 81/2008 si annovera il diritto degli Rls di ricevere una copia del Documento di valutazione dei rischi (Dvr). Prima, infatti, gli Rls potevano solo consultare velocemente il Dvr presso gli uffici dell'azienda, mentre oggi hanno la possibilità di analizzare in modo approfondito la copia in loro possesso. Gli Rls devono fare richiesta formale del Documento di valutazione rischi (art. 50, co. 4, Dlgs. 81/2008) e il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnarlo “fisicamente e tempestivamente” (art. 18, co. 1, Dlgs. 81/2008).
Ha diritto di accesso a tutti gli ambienti di lavoro, previa comunicazione.
Il numero minimo di RLS è 1 fino a 200 dipendenti, 3 tra 201 e 1000, 6 RLS oltre 1000 dipendenti.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante per la Sicurezza è di norma eletto trai lavoratori al loro interno.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali presenti in azienda. In loro assenza, è eletto dai lavoratori dell'azienda o unità produttiva al loro interno.
Fermo restando l'obbligatorietà di eleggere gli RLS, nei casi in cui è difficile e onerosa l'individuazione di un RLS aziendale (aziende di piccole dimensioni fino a 15 dipendenti) è prevista la possibilità di fare ricorso al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) , che gode degli stessi diritti e stessi doveri del RLS aziendale e deve tutelare la sicurezza dei lavoratori occupati in più aziende all'interno di un certo territorio (opera a tempo pieno e con gli Organismi Paritetici Territoriali).
In modo analogo, è istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo, caratterizzato dalla compresenza di più aziende o cantieri, in cui la figura dell'RLS viene individuata tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo, opera nelle aziende o cantieri in cui non vi siano RLS e realizza il coordinamento tra gli RLS del medesimo sito.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato oppure a temo determinato purché la durata del contratto consenta lo svolgimento del mandato.
La durata dell'incarico è di 3 anni (per i rappresentanti per la sicurezza eletti all'interno della Rsu), salvo dimissioni per giusta causa (se ciò avvenisse subentrerà il secondo con più voti) e risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, è necessario nominare il segretario di seggio (tra i lavoratori) che farà lo spoglio delle schede e provvederà, a termine dello scrutinio, a redigere il verbale, che dovrà essere comunicato al datore di lavoro.
L'RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La formazione dovrà essere svolta in orario di lavoro e senza detrazioni dalla retribuzione (art. 37, co. 10, Dlgs. 81/2008).
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della sua formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Le ore di permesso retribuite messe a sua disposizione devono essere almeno di:
- 12 ore nelle aziende fino a 5 dipendenti;
- 30 ore nelle aziende da 6 a 15 dipendenti;
- 40 ore oltre i 15 dipendenti;
- 50 ore nelle unità produttive che occupano da 50 a 100 dipendenti;
- 70 ore nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti.